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Regolamento Anti Deforestazione [ITA]

Regolamento Anti Deforestazione (il ‘Regolamento’ – ‘Regolamento Anti Deforestazione’): la nostra guida agli operatori per comprendere meglio i doveri imposti dal Regolamento (UE) 2023/1115, entrato in vigore il 29 giugno 2023 (‘data di entrata in vigore’).

Come di consueto, aggiorneremo l’articolo con i futuri regolamenti di esecuzione della Commissione, linee guida, ecc.

 

Il Regolamento Anti Deforestazione in breve

Il Regolamento impone a tutti gli operatori che importano, esportano e commercializzano nell’UE bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno e prodotti derivati (ad esempio carne, mobili, packaging in legno, cioccolato, ecc.) di verificare, con dovuta diligenza (‘due diligence‘), che i suddetti beni provengano da Stati/regioni in cui non si sono verificati fenomeni di deforestazione o degrado forestale a partire dal 31 dicembre 2020 e che i diritti dei proprietari terrieri, dei lavoratori e delle popolazioni locali (anche indigene) siano rispettati. Per adempiere a questo dovere, gli operatori responsabili devono implementare un adeguato sistema di valutazione e gestione del rischio e di garanzia della conformità (‘compliance‘). Fortunatamente, per le piccole e medie imprese sono previsti oneri semplificati.

Nel caso di Paesi/regioni di origine/provenienza valutati a basso rischio dalla Commissione Europea, è prevista una due diligence ‘semplificata’, che richiede soltanto la raccolta di dati sull’origine/provenienza dei beni ed il controllo sulla filiera (es., rintracciabilità dei prodotti), ma non anche l’analisi del rischio.

Se l’esito della due diligence è positivo, nel senso che il rischio di deforestazione, degrado forestale e illegalità è ragionevolmente trascurabile, gli operatori potranno notificare ad un sistema di informazione centralizzato un’apposita dichiarazione che attesti tale conclusione; la dichiarazione, per altro, è indispensabile per lo sdoganamento dei beni.

Infine, gli operatori devono riferire pubblicamente una volta all’anno sul processo di due diligence e sui suoi risultati.

 

5 consigli per prepararsi al Regolamento Anti Deforestazione

Se immetti sul mercato UE o esporti da esso bestiame, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno e prodotti derivati, dovresti considerare di preparare la tua organizzazione a conformarsi al nuovo Regolamento. In particolare, dovresti:

  1. analizzare i beni interessati e valutare se la tua attività rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento;
  2. iniziare a predisporre un sistema di dovuta diligenza, fornendo risorse umane e finanziarie;
  3. stabilire protocolli/procedure interne per:
    • ottenere un flusso costante di dati;
    • registrare tali dati;
    • analizzare e valutare tali dati;
    • pianificare azioni per mitigare il rischio di non conformità;
  4. adeguare la comunicazione aziendale in linea con gli obiettivi del Regolamento; potresti anche considerare di pubblicizzare in anticipo la tua conformità con al Regolamento come leva di marketing per i consumatori;
  5. discutere con i fornitori l’implementazione anticipata del Regolamento, lavorando con loro su possibili soluzioni (ad esempio, iniziando a cercare Paesi di approvvigionamento alternativi, se quelli attuali possono essere considerati ad alto rischio di deforestazione o illegalità).

 

Origine e obiettivi del Regolamento Anti Deforestazione

Dal 2019, l’Unione Europea (‘UE’) ha improntato la propria azione politica alla sostenibilità ambientale, economia e sociale, anche in ottica inter-generazionale. A tal fine, è stato adottato il Green Deal europeo, nel solco del quale sono state successivamente delineate la strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, la strategia forestale dell’UE e la strategia dal produttore al consumatore.

L’UE, tuttavia, è uno dei maggiori consumatori mondiali di prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Secondo la Commissione Europea (‘CE’), senza un adeguato intervento normativo, il consumo UE di legno, bestiame, soia, palma da olio, cacao e caffè potrebbe determinare circa 248.000 ettari di deforestazione all’anno entro il 2030.

La deforestazione ed il degrado forestale contribuiscono alla crisi climatica globale diminuendo la resilienza delle aree colpite e riducendone la biodiversità. La biodiversità, in particolare, svolge un ruolo chiave nel sostenere l’economia delle popolazioni locali (in alcuni casi, popolazioni indigene) e garantire la loro sicurezza alimentare e l’accesso ad acqua, aria e terra pulite. Inoltre, in alcuni Paesi in via di sviluppo, la deforestazione è associata a fenomeni di corruzione, sfruttamento di agricoltori e lavoratori a basso reddito e violazione dei diritti umani.

Il Regolamento Anti Deforestazione, quindi, mira a creare un incentivo alle aziende che operano nel mercato comune ad evitare fonti e fornitori ad alto rischio di deforestazione, degrado forestale ed illegalità, prevedendo obblighi graduati appunto sul livello di rischio di tali fornitori; dall’altro lato, il Regolamento impegna la Commissione Europea a collaborare con i Paesi valutati ad alto rischio, affinché, tramite investimenti e politiche mirate, possano in futuro migliorare il proprio profilo di rischio.

Infine, va ricordato che il Regolamento si applica congiuntamente alla Corporate Sustainability Reporting Directive (‘CSRD‘ già approvata), alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (‘CDDD‘) e alla proposta di Regolamento che vieta i prodotti fabbricati con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione.

 

Data di applicazione del Regolamento Anti Deforestazione e periodo transitorio [artt. 37 e 38]

Le disposizioni più rilevanti, comprese quelle sugli obblighi di dovuta diligenza degli operatori, saranno applicabili decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento (‘data di applicazione‘, ossia il 30 dicembre 2024). Per le microimprese e le piccole imprese, questo periodo è di 24 mesi (30 giungo 2025, ‘data di applicazione estesa‘), a meno che non commercializzino legno e prodotti derivati come elencati nell’allegato del Regolamento (UE) n . 995/2010.

Inoltre, l’appena citato Regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato dalla data di applicazione del Regolamento Anti Deforestazione, poiché, di fatto, ridondante.

Sempre in tema di legno e prodotti da esso derivati, sono state altresì previste misure transitorie in virtù delle quali i nuovi obblighi non si applicano ai prodotti fabbricati prima dell’entrata in vigore del Regolamento (29 giungo 2023) ed immessi sul mercato UE entro il 31 dicembre 2027.

In generale, il Regolamento Anti Deforestazione non si applica ai prodotti fabbricati prima del 29 giugno 2023.

 

Materie prime e prodotti interessati [art. 1]

Il nuovo Regolamento si applica all’immissione (vale a dire, prima introduzione sul mercato) e alla messa a disposizione (vale a dire, qualsiasi atto di fornitura) sul mercato UE, nonché alle esportazioni dall’UE, dei prodotti elencati nell’Allegato I (“prodotti interessati“), che contengono,  sono stati nutriti o fabbricati usando le seguenti “materie prime interessate“:

  • bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

In questo articolo, faremo riferimento collettivamente alle attività di immissione e messa a disposizione nell’UE e di esportazione dall’UE come “commercializzazione“.

Entro 2 anni dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione Europea potrà adottare atti delegati per modificare l’Allegato I, includendo o escludendo determinati prodotti e per estendere l’ambito di applicazione del Regolamento ad ecosistemi naturali ulteriori rispetto alle foreste.

 

Operatori interessati [artt. 2 e 7]

Il Regolamento Anti Deforestazione si applica a due categorie di professionisti:

  • Operatori con sede nell’UE [art. 2(15)]: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette prodotti interessati sul mercato UE o li esporta dall’UE;
  • Commerciante con sede nell’UE [art. 2(17)]: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall’operatore che, nel corso di un’attività commerciale, mette a disposizione sul mercato UE prodotti interessati.

Nel caso in cui una persona fisica o giuridica sia stabilita in un Paese terzo, gli obblighi previsti dal Regolamento si applicano all’importatore UE.

 

Prodotti conformi [art. 3]

Secondo il Regolamento Anti Deforestazione, possono essere commercializzati solo prodotti interessati “a deforestazione zero“, “a illegalità zero” e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza, previa notifica di quest’ultima al sistema di informazione [art. 4(2) e art. 33]. I prodotti non conformi al Regolamento o per i quali non è possibile condurre o concludere la valutazione del rischio di deforestazione, degrado forestale o illegalità (ad esempio, perché non ci sono informazioni sulla legislazione locale del Paese di origine o produzione), non devono essere commercializzati [art. 4(4)]. 

Deforestazione zero

Il concetto di “Deforestazione zero” copre in realtà due diversi fenomeni [art. 2(13)]:

  • la deforestazione in senso stretto [art. 2(3)], ossia la conversione, anche se non indotta da attività umane, di foreste (di ogni tipo, naturali o anche piantate) ad uso agricolo;
  • degrado forestale [art. 2(7)], che si verifica quando le foreste essenzialmente naturali sono sfruttate in modo intensivo per la raccolta del legname in misura tale che le attività umane siano chiaramente tangibili. Si noti che la conversione di “foresta rinnovata naturale” (foreste con un mix di specie arboree autoctone rigenerate naturalmente e alberi piantati, dove gli alberi rigenerati naturalmente sono predominanti) a “foresta piantata” (dove gli alberi piantati sono predominanti) non è considerata degrado forestale, a condizione che la foresta non sia “gestita in modo intensivo”.

La deforestazione ed il degrado forestale sono rilevanti per il Regolamento solo se questi fenomeni hanno iniziato a verificarsi dopo la datacut-off‘, ovvero il 31 dicembre 2020.

Illegalità zero

Il requisito “Illegalità zero” [art. 2(40)] implica il rispetto tutta la legislazione pertinente del paese di origine/produzione delle materie prime interessate, tenendo conto di tutte le norme applicabili, dai diritti reali alla tutela dell’ambiente e dei diritti lavoratori. Il Regolamento, tra l’altro, fa esplicito riferimento al consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene.
I prodotti del legno coperti da una valida licenza FLEGT [Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio] sono considerati conformi ai requisiti di legalità [art. 10(3)].

Sistema di benchmarking [art. 29]

Con una valutazione trasparente e seguendo i criteri dettati dal Regolamento, la Commissione Europea, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, classificherà i Paesi di produzione delle materie prime interessate o le loro regioni a rischio di deforestazione o degrado forestale basso, standard o alto (sistema di benchmarking). Si noti che il sistema di benchmarking non non copre il rischio di illegalità. Alla data di entrata in vigore del Regolamento, tutti i Paesi saranno automaticamente classificati come a rischio standard.

Uno degli aspetti più interessanti è la cooperazione dell’UE con i Paesi terzi non solo nella comunicazione del livello di rischio loro assegnato, ma anche per aiutarli ad ottenere risultati migliori nella lotta alla deforestazione e al degrado forestale.

Come spiegato di seguito, gli operatori beneficiano di obblighi ridotti quando le materie prime interessate sono prodotte in Paesi/regioni a basso rischio (vale a dire, “due diligence semplificata”), mentre saranno soggetti a controlli rafforzati e più frequenti nel caso di Paesi/regioni ad alto rischio.

Due diligence [art. 8]

Per dimostrare che i prodotti interessati sono (i) “a deforestazione zero” e (ii) “a illegalità zero”, gli operatori devono mettere in atto un processo di dovuta diligenza che consiste nel:

  1. raccogliere informazioni rilevanti sui Paesi/regioni di produzione;
  2. valutare il rischio di deforestazione, degrado forestale e illegalità;
  3. se il rischio è significativo, ove possibile, mettere in atto misure di attenuazione del rischio per ridurlo ad un livello trascurabile;
  4. quando il rischio di non conformità è nullo o trascurabile (originariamente, o per effetto di misure di attenuazione), emettere la dichiarazione di dovuta diligenza.

Gli operatori devono conservare tutta la documentazione di dovuta diligenza per almeno 5 anni.

Inoltre, gli operatori devono confermare ai propri clienti di aver adempiuto agli obblighi di dovuta diligenza e comunicare loro il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza, una volta notificata al sistema di informazione.

Due diligence semplificata [art. 13]

Se i Paesi di produzione sono tra quelli classificati dalla Commissione Europea come a rischio basso, gli operatori possono limitarsi a condurre una “due diligence semplificata”.

Due diligence semplificata” significa che gli operatori devono soltanto raccogliere le informazioni sui Paesi/regioni di origine/produzione, ma non devono effettuare la valutazione del rischio e porre in essere misure di attenuazione del rischio, a condizione che si possa dimostrare un rischio trascurabile di elusione o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in regioni a rischio più elevato. In altre parole, la dichiarazione di dovuta diligenza può basarsi semplicemente sul fatto che il Paese di produzione è classificato come a basso rischio e che la filiera è stata effettivamente controllata.

Obbligo di raccogliere informazioni [art. 9]

Gli operatori devono raccogliere elementi di prova (informazioni, documenti e dati adeguati e verificabili) che portino alla conclusione che i prodotti interessati sono conformi al Regolamento Anti Deforestazione.

Le informazioni riguardano sostanzialmente la tipologia e la quantità di prodotto (con l’elenco delle materie prime interessate per produrlo), il Paese/regione di produzione e l’identificazione di fornitori e clienti. L’informazione più importante è probabilmente la geolocalizzazione dell’appezzamento o degli appezzamenti di terreno nei quali sono state prodotte le materie prime che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato (o degli stabilimenti dove sono stati allevati i bovini), che è un elemento chiave dell’intero sistema di tracciabilità. A questo proposito, uno strumento importante è fornito dal programma spaziale dell’Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus).

Tutte le informazioni e i dati devono essere conservati per almeno 5 anni dalla commercializzazione. 

Valutazione del rischio [art. 10]

Una volta raccolte tutte le informazioni pertinenti, l’operatore deve valutare il rischio di deforestazione/degrado forestale e illegalità nel Paese/regione di origine/produzione dei prodotti interessati.

Gli operatori devono non solo valutare le proprie catene di approvvigionamento, ma anche considerare il rischio di commistione di prodotti conformi con prodotti non conformi o di origine sconosciuta/incerta. In generale, la valutazione dovrebbe essere condotta con un approccio integrale, considerando gli elementi naturali, sociali, commerciali e politici dei Paesi/regioni coinvolti, oltre che dati storici su deforestazione, degrado forestale, illegalità, ecc. [vedere i “criteri di valutazione del rischio”, art. 10(2)].

Solo quando gli operatori concludono che il rischio di non conformità sia nullo o trascurabile [art. 2(26)], possono procedere alla commercializzazione dei prodotti interessati.

Le valutazioni del rischio copia-incolla non sono tollerate. Piuttosto, il Regolamento Anti Deforestazione richiede che gli operatori debbano sempre essere in grado di dimostrare come hanno analizzato le informazioni e perché hanno determinato un certo grado di rischio (quindi il processo deve essere documentato). Gli operatori devono riesaminare le loro valutazioni del rischio almeno una volta all’anno e devono notificare alle autorità competenti eventuali nuove informazioni indicanti che i prodotti già commercializzati non sono conformi.

I sistemi di certificazione di terze parti possono essere utilizzati nel processo di valutazione del rischio ma non possono sostituirlo (entro cinque anni dall’entrata in vigore, la Commissione potrà proporre di riconoscere alcuni sistemi di certificazione).

Il risultato di tale valutazione del rischio, quando non è favorevole, comporta, se possibile, il dispiegamento di misure di attenuazione (oppure, se non fosse possibile, la rinuncia alla commercializzazione); quando è favorevole, invece, consente di emettere la “dichiarazione di dovuta diligenza”.

Misure di attenuazione del rischio [art. 11]

Se il rischio di non conformità al Regolamento Anti Deforestazione è “non trascurabile”, gli operatori che sono comunque interessati a commercializzare i prodotti interessati devono attuare misure che riducano il rischio ad un livello trascurabile. Ciò potrebbe significare raccogliere ulteriori informazioni o condurre indagini o audit indipendenti nei luoghi di produzione e sostenere i fornitori locali, in particolare i piccoli proprietari, attraverso investimenti. Le misure di attenuazione messe in atto devono essere documentate e riesaminate almeno annualmente.

Dichiarazione di dovuta diligenza [art. 4(2) e Allegato II]

Quando il rischio di non conformità è trascurabile (anche a seguito delle misure di attenuazione poste in essere), l’operatore può rilasciare la “dichiarazione di dovuta diligenza” per confermare la propria valutazione del rischio. Le informazioni obbligatorie da riportare in tale dichiarazione sono fornite nell’Allegato II del Regolamento.

Una volta finalizzato, il documento deve essere presentato al sistema di informazione [art. 33] prima che il prodotto interessato sia commercializzato e deve essere conservato per 5 anni [art. 4(3)]. Inoltre, il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza deve essere messo a disposizione delle autorità doganali prima dell’immissione in libera pratica nell’UE o dell’esportazione dall’UE del prodotto in questione [art. 26(4)].

È interessante notare che è possibile [art. 6] incaricare un mandatario autorizzato di occuparsi della redazione e della trasmissione digitale della dichiarazione di dovuta diligenza. Un operatore persona fisica o microimpresa può chiedere all’operatore o al commerciante successivo a valle della catena di approvvigionamento che non sia una persona fisica o una microimpresa di agire come suo mandatario autorizzato.

Semplificazioni per le PMI [artt. 4(8) e 5]

Al fine di non aumentare gli oneri per le piccole, medie e micro imprese (‘PMI’), il Regolamento Anti Deforestazione prevede che queste non siano tenute a svolgere attività di due diligence su prodotti (o parte di essi) già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza presentata al sistema di informazione dai loro fornitori (sulle parti non coperte, invece, la due diligence va sempre fatta). Si tratta comunque di una notevole semplificazione, considerando che gli altri operatori non qualificabili come PMI devono sempre svolgere la propria due diligence (ovviamente avvalendosi anche della due diligence dei propri fornitori) ed emettere la relativa dichiarazione. In ogni caso, tutti gli operatori hanno la piena responsabilità della conformità dei prodotti commercializzati, il che significa che il riferimento ad una precedente dichiarazione di dovuta diligenza non vale come esenzione dalla propria responsabilità.

Un’altra semplificazione riguarda i commercianti PMI, che sono tenuti solo a conservare i registri dei fornitori e dei clienti e le dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai prodotti compravenduti per almeno cinque anni. Al contrario, i commercianti che non si qualificano come PMI sono trattati alla pari di tutti gli altri operatori.

In ogni caso, operatori e commercianti, indipendentemente dal fatto che siano o meno PMI, hanno sempre l’obbligo di informare immediatamente l’autorità competente se vengono a conoscenza di non conformità e di offrire all’autorità la propria assistenza.

 

Sistema di gestione e obbligo di comunicazione [art. 11(2) e art. 12]

Gli operatori devono garantire che tutti i loro doveri possano essere adempiuti sistematicamente. A tal fine devono:

  1. organizzare un sistema di dovuta diligenza, da rivedere almeno annualmente [art. 12];
    • inoltre, gli operatori non PMI devono pubblicare, anche sul web, una relazione annuale su tale sistema di due diligence (obbligo di relazione pubblica);
  2. organizzare un sistema di gestione del rischio e di compliance con procedure di monitoraggio e intervento per mitigare e gestire efficacemente i rischi di non conformità [art. 11(2)];
    • inoltre, gli operatori non PMI devono nominare un responsabile della conformità a livello dirigenziale e implementare una funzione di audit indipendente su questo sistema di rischio e compliance.

 

Conservazione delle informazioni e revisioni annuali

Gli operatori devono conservare le seguenti informazioni/dati per almeno 5 anni :

  • la documentazione relativa alla due diligence;
  • gli aggiornamenti al sistema di due diligence;
  • le informazioni raccolte per la valutazione del rischio;
  • le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate al sistema di informazione;
  • i dati su fornitori e clienti e i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai beni scambiati (per commercianti PMI).

Gli operatori devono aggiornare e rivedere almeno una volta l’anno:

  • la valutazione del rischio su ciascun prodotto;
  • le misure di mitigazione del rischio;
  • il sistema di dovuta diligenza.

 

Obblighi degli operatori in caso di inosservanza

Quando un operatore è a conoscenza (anche attraverso “indicazioni comprovate”) che un prodotto commercializzato non è conforme, deve:

  • informare immediatamente l’autorità competente del Paese in cui il prodotto è stato commercializzato (nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato) [art. 4(5)];
  • ritirare/richiamare il prodotto ed intraprendere qualsiasi altra azione correttiva (o spontaneamente o su richiesta dell’autorità competente) [art. 24].

 

Controlli dell’Autorità [artt. 14 – 16]

I controlli sono di competenza delle autorità degli Stati Membri. Disposizioni speciali sono previste per le dogane, che sono chiamate a controllare i prodotti che entrano o escono dal mercato UE [art. 26]. I controlli sono generalmente documentali ma, se del caso, possono includere analisi di laboratorio, ispezioni in loco, ecc. [art. 18(2)]. Per i commercianti PMI i controlli sono semplificati.

Esistono due tipi principali di controlli: quelli attivati da informazioni specifiche sulla non conformità e quelli basati su piani di controllo annuali nazionali. In quest’ultimo caso, la priorità e la frequenza dei controlli saranno basate sulla valutazione del rischio delle materie prime e dei prodotti interessati, sulla complessità e lunghezza delle catene di approvvigionamento e sul rischio di elusione del regolamento o di commistione tra materie prime o prodotti a basso rischio con quelli a rischio più elevato.

Anche il sistema di benchmark della Commissione ha la sua rilevaza. Infatti, le autorità competenti devono garantire che i controlli svolti su base annuale riguardino almeno il 9% degli operatori che commercializzano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate originarie/prodotte in una regione ad alto rischio ed il 9% di ciascuno di tali prodotti. Se il Paese/regione di produzione è classificata a rischio standard, invece, i controlli possono limitarsi al 3% degli operatori, mentre se è a basso rischio solo all’1% (senza quantità minima di prodotto).

Provvedimenti provvisori [artt. 17 e 23]

Quando l’autorità compente ai controlli identifica prodotti ad alto rischio di non conformità, deve adottare misure provvisorie immediate, come la sospensione della commercializzazione di tali prodotti (se necessario, collaborando con l’autorità doganale) o il loro sequestro. I provvedimenti provvisori cessano automaticamente decorsi 3 giorni lavorativi (o 72 ore per i prodotti deperibili) dal momento in cui il rischio è stato registrato nel sistema di informazione, sempre che l’autorità non richieda espressamente una proroga e ne giustifichi la necessità.

Se viene accertata la non conformità, l’autorità deve richiedere all’operatore o al commerciante interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate e proporzionate per porre fine alla non conformità, compreso il ritiro o il richiamo dei prodotti interessati [art. 24]. In caso di inerzia o persistente inosservanza, l’autorità può agire direttamente.

 

Sanzioni [art. 25]

Le sanzioni saranno determinate dalle leggi nazionali sulla base dei principi enunciati nel Regolamento. Le sanzioni pecuniarie, ad esempio, devono essere proporzionate al fatturato annuo nell’Unione Europea degli operatori (il massimo edittale deve essere pari ad almeno il 4% del fatturato) e commisurate al danno ambientale e al valore dei beni coinvolti, in modo da essere realmente efficaci e dissuasive.

Inoltre, gli Stati membri devono prevedere la confisca dei prodotti non conformi e dei relativi proventi, nonché l’esclusione temporanea dall’accesso ai finanziamenti pubblici, gare, sovvenzioni e concessioni.

 

Indicazioni comprovate [art. 31] e accesso alla giustizia [art. 32]

Qualsiasi persona (fisica o giuridica) ha il diritto di presentare alle autorità competenti “indicazioni comprovate” circa la non conformità dei prodotti.

L’espressione “indicazioni comprovate” significa che le informazioni fornite dall’interessato devono essere obiettive e verificabili, al punto da richiedere l’intervento dell’autorità competente [art. 2(31)]. Se l’informazione viene portata a conoscenza degli operatori (la regola vale anche per i commercianti PMI), questi devono informare l’autorità competente.

Entro 30 giorni dal ricevimento di un’indicazione comprovata, l’autorità deve informare l’interessato della sua decisione e dei motivi.

L’accesso alla giustizia è, ovviamente, garantito a chiunque abbia un interesse sufficiente in relazione ad una decisione o mancanza di decisione da parte dell’autorità competente, compreso colui che ha presentato un’indicazione comprovata.