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La Corte di Giustizia sugli OGM friulani

La Corte di Giustizia sugli OGM friulani: commento alla sentenza del 7 luglio 2022, emessa nella causa C-24/21, sulla legge regionale del Friuli Venezia Giulia contro gli Organismi Geneticamente Modificati (“OGM”).

 

La versione inglese di questo articolo e’ disponibile sulla pagina web di Keller & Heckman.

La sentenza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), nella sentenza del 7 luglio 2022, emessa nella causa C-24/21, ha confermato che gli Stati membri (e le loro entità territoriali con poteri legislativi) possono limitare o vietare per legge la coltivazione di Organismi Geneticamente Modificati (“OGM”) autorizzati, ma ha ricordato che devono essere soddisfatte condizioni specifiche, come stabilito nella Direttiva 2001/18/CE (sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati) e nel Regolamento (CE) n. 1829/2003 (sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati).

 

I fatti

La controversia è nata dall’azione di un agricoltore, il signor “PH”, che ha deliberatamente violato la legge n. 5/2011 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sul divieto di coltivazione sul proprio territorio di mais OGM MON810 (autorizzato dalla Commissione Europea) ed è stato quindi sanzionato dalle autorità locali. Lo scopo della legge regionale era quello di prevenire ed evitare la contaminazione incrociata tra diversi tipi di colture: OGM, convenzionali e biologiche.
“PH” ha presentato quindi opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione presso la Corte territoriale, che ha sospeso il procedimento per chiedere alla Corte di giustizia una pronuncia pregiudiziale sulla corretta interpretazione del quadro normativo dell’UE in materia di OGM.

 

La decisione della Corte

La Corte ha basato il proprio pronunciamento sull’articolo 26-bis, paragrafo 1, della Direttiva 2001/18/CE, che stabilisce che “gli Stati Membri possono adottare misure appropriate per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti“.
Secondo l’interpretazione della Corte lussemburghese, gli Stati Membri possono invero adottare misure volte ad evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, garantendo così agli agricoltori e ai consumatori la possibilità di scegliere tra produzione biologica, convenzionale e OGM, come sottolineato nella raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010.

Devono tuttavia essere rispettate determinate condizioni.

In primo luogo, queste misure preventive non possono essere giustificate dalla necessità di proteggere la salute umana o l’ambiente, poiché la loro protezione è già garantita dalla valutazione del rischio effettuata ai sensi della Direttiva 2001/18/CE e del Regolamento n. 1829/2003 (si veda il paragrafo 47 della sentenza).

Inoltre, tali misure devono essere proporzionate, in quanto devono ridurre gli effetti restrittivi a quanto necessario per raggiungere il loro scopo.

Spetta quindi al tribunale nazionale del Friuli Venezia Giulia stabilire se la legge regionale sia conforme ai principi sopra citati e analizzare le condizioni specifiche dell’area interessata da tali misure preventive, in modo da valutare se esse siano necessarie e proporzionate per evitare la contaminazione incrociata tra OGM e colture convenzionali/biologiche. Il tribunale locale dovrebbe basare la propria decisione sull’effettivo grado di contaminazione e sulla probabilità di un suo innalzamento, tenendo conto di fattori geografici specifici e delle conseguenze economiche (in termini di perdite) per i produttori nel caso in cui si verifichi un grado di contaminazione più elevato. La decisione è attesa nei prossimi mesi, ma i binari sono tracciati e non c’è spazio per i pregiudizi sulla coltivazione degli OGM: tutto deve avere una giustificazione ragionevole e comprovata.

 

Il nuovo testo della direttiva OGM

La direttiva (UE) 2015/412 ha modificato la direttiva OGM introducendo una disposizione [articolo 26(b)] che facilita il modo in cui gli Stati Membri possono escludere tutto o parte del proprio territorio dalla coltivazione di OGM, sia richiedendo tale esclusione prima del rilascio dell’autorizzazione, sia adottando misure dopo tale momento e, in quest’ultimo caso, solo quando sono dimostrate esigenze particolari (ad esempio, obiettivi di politica ambientale, impatti socio-economici, ecc.), purché le misure siano proporzionate e ragionevoli. Così, mentre la disposizione citata nella sentenza della Corte in esame, che è ancora in vigore, riguarda solo la necessità di evitare la presenza involontaria di OGM, il nuovo articolo offre una gamma più ampia di giustificazioni.