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Il decreto francese sul divieto del meat sounding

Il decreto francese sul divieto del meat sounding: con il decreto n. 947 del 29 giugno 2022 (di seguito il “decreto”), la Francia ha deciso di proibire l’uso di termini che richiamano, direttamente o indirettamente, la carne, sui prodotti vegetali, con poche eccezioni.

 

La versione inglese di questo articolo è disponibile sulla pagina web di Keller & Heckman.

AGGIORNAMENTO 27 LUGLIO 2022

Entrata in vigore

Il nuovo decreto avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° ottobre 2022.

Tuttavia, il 27 luglio 2022, il Consiglio di Stato francese, il più alto tribunale amministrativo nazionale, ha emesso un’ordinanza provvisoria di rinvio su richiesta di Protéines France, con il sostegno dei suoi membri tra cui ACCRO, HAPPYVORE, LA VIE, NUTRITION & SANTE, OLGA e UMIAMI.

Secondo il Giudice firmatario dell’ordinanza, il cambiamento repentino dei nomi usati da tempo su un gran numero di prodotti a partire dal 1° ottobre 2022, sia sulle confezioni che nelle pubblicità, imporrebbe oneri agli operatori, e quindi un danno grave e immediato, sproporzionati rispetto all’obiettivo del Decreto di informare meglio i consumatori. In altre parole, nessuna urgenza in termini di interesse pubblico giustifica una data di esecuzione così breve (solo tre mesi dalla pubblicazione).
Inoltre, l’ordinanza afferma che l’elenco dei nomi di cui il Decreto vieta l’uso è arbitrario, in quanto non fornisce una ragione valida per cui alcune denominazioni siano incluse, lasciando un’area di incertezza per gli operatori, in contrasto con l’obiettivo costituzionale di chiarezza e accessibilità della legge e con il principio di legalità degli illeciti.
Infine, il Decreto è potenzialmente in violazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, andando a vietare le denominazioni usuali o descrittive in una materia disciplinata dal diritto unionale armonizzato.

Campo di applicazione

Le nuove disposizioni riguardano solo i prodotti alimentari trasformati fabbricati in Francia (articolo 1 del decreto). Infatti, i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato Membro dell’UE o in un Paese che fa parte dello Spazio Economico Europeo sono esentati dalle nuove norme (articolo 5, “principio del mutuo riconoscimento“).

La definizione di prodotti trasformati è fornita dal Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, il cui articolo 2 stabilisce che si tratta di prodotti che hanno subito azioni che li modificano sostanzialmente, quali il riscaldamento, l’affumicatura, la salatura, la stagionatura, l’essiccazione, la marinatura, l’estrazione, l’estrusione o una combinazione di tali processi (lett. m). Al contrario, non sono considerati trasformati i prodotti semplicemente divisi, separati, tagliati, affettati, disossati, macinati, tritati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati (lett. n).

 

Presupposti legali del decreto

La base legale delle nuove disposizioni si trova nel Codice del Consumo francese (“Code de la consommation“) dove l’articolo L412-10 stabilisce che: “Le denominazioni utilizzate per designare prodotti alimentari di origine animale non possono essere utilizzate per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali. Questa disposizione richiede l’adozione di un decreto per determinare la parte di proteine vegetali oltre la quale questa denominazione non è possibile“.

Secondo la legislazione alimentare dell’UE, invece, non esiste un divieto di utilizzare denominazioni che richiamano prodotti di origine animale su alimenti prodotti senza carne. Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante l’Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM), che stabilisce gli standard compositivi di alcuni alimenti, non prevede infatti per i prodotti di origine animale delle denominazioni ad essi soli riservate, come avviene per contro per i prodotti lattiero-caseari.
In ogni caso, occorre tener presente che pur in assenza di un divieto esplicito nelle leggi armonizzate dell’UE, l’etichettatura e la pubblicità degli alimenti non devono essere ingannevoli (cfr. articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori), ambigue o confuse [articolo 36, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento].

 

Obiettivi del nuovo decreto francese

Il nuovo decreto, quindi, mira a garantire che i prodotti alimentari trasformati francesi contenenti proteine di origine vegetale non siano venduti con denominazioni che leggi nazionali o consuetidini affibiano a prodotti realizzati con proteine di origine animale. Non solo. Sono vietati parimenti anche quei nomi che i consumatori possono associare alla carne e prodotti da essa derivati (articolo 2 del decreto).

 

Eccezioni

Sono previste eccezioni al divieto. Infatti, la denominazione di prodotti alimentari di origine animale può essere utilizzata per gli alimenti che contengono anche proteine vegetali in una percentuale massima stabilita dal decreto (Allegato I) o quando tale presenza è prevista da altre norme applicabili. Ad esempio, la quantità massima di proteine vegetali (espresse come estratto secco) in un prodotto denominato “pancetta” o “salsiccia” o “prosciutto” è dello 0,5% (in questi casi, il contenuto di proteine vegetali deriva esclusivamente dai condimenti e dalle erbe presenti nel prodotto), mentre nelle “nugget” è del 3,5%. Se la denominazione è “omelette“, il contenuto massimo è dello 0,1%.
Un’altra eccezione è rappresentata dagli aromi o dagli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti utilizzati nei prodotti alimentari in conformità al Regolamento (CE) n. 1334/2008: possono utilizzare la denominazione “riservata” anche se non sono di origine animale.

 

Sanzioni

Le sanzioni per i prodotti non conformi al decreto, se e quando entrerà in vigore, potranno arrivare a 1.500 euro per le persone fisiche e a 7.500 euro per le persone giuridiche (articolo 7).