Gli alimenti legali con la Canapa: facciamo uno schema riassuntivo e completo, nella speranza di dipanare i dubbi generati da interventi amministrativi confusi, sia a livello europeo che italiano. Aggiornato a dicembre 2022
Le varietà legali di Canapa
A livello italiano, la disciplina della Canapa alimentare è dettata dal Decreto del Ministero della Salute 4 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2020, di cui abbiamo parlato in questo articolo. A monte, le attività agricole/produttive sono regolate dalla Legge 242 del 2 dicembre 2016, “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, così come chiarita dalla Circolare del 22 maggio 2018 “Chiarimenti sull’applicazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242”. Per gli agricoltori (e solo per loro!) è stabilita una soglia di tolleranza, ovvero se all’esito del controllo il tenore di THC risultasse entro il limite dello 0,6%, non si applicherebbe nessuna sanzione amministrativa o penale. A livello di Unione Europea, la coltivazione di varietà di Cannabis sativa L. è consentita a condizione che siano registrate nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. Con la nuova Politica Agricola Comune (PAC) [Regolamento (UE) n. 2021/2115], il livello di Δ9-tetraidrocannabinolo (“THC”) consentito nella canapa è stato aumentato dallo 0,2% allo 0,3% (applicabile a partire da gennaio 2023) ed il metodo di verifica è stabilito nell’Allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione.
La Canapa negli alimenti
Gli alimentati a base di Canapa che possono essere commercializzati legalmente nell’Unione Europea sono:
- semi (inclusi quelli triturati, spezzettati e macinati diversi dalla farina);
- farina di semi;
- olio di semi;
- integratori alimentari con estratto o olio di semi.
Analisi a parte va fatta per le tisane di infiorescenze e foglie: la loro produzione in Italia è da considerarsi ad alto rischio legale, non essendo previste dalle norme interne vigenti, ma la loro commercializzazione a partire da altri Paesi dell’UE (Germania, Austria, Slovenia) non deve essere bloccata a priori, se gli operatori garantiscono il rispetto dei valori massimi di THC e l’assenza nella bevanda finale di cannabidiolo ed altri cannabinoidi novel food.
Aggiornamento 2022: con il Regolamento (UE) n. 2022/1393 della Commissione sono stati armonizzati a livello UE i livelli massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9 -THC) nei semi di canapa e nei prodotti da essi derivati, mediante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006. Così, a partire dal 1° gennaio 2023, la soglia sarà di 3,0 mg/kg per i semi e farina di semi e di 7,5 mg/kg per olio di semi. Tali valori massimi sostituiranno tutti gli altri valori, più bassi o più alti, fissati dai vari Stati Membri.
Quanto agli integratori alimentari, l’utilizzo dell’olio di semi consente di riportare in etichettatura e nelle informazioni commerciali B2C in italiano (e solo in italiano) l’indicazione sulla salute: la Canapa contribuisce all’ “integrità e funzionalità delle membrane cellulari; al trofismo e funzionalità della pelle; al contrasto dei disturbi del ciclo mestruale; alla funzionalità articolare”.
Sempre esclusi olii essenziali, estratti, oli ed estratti terpenici, resine e tutto ciò che deriva dalle infiorescenze (con l’eccezione del taglio tisana), a causa della presenza del cannabidiolo – CBD, ad oggi illegale come alimento.
Focus su tisane di infiorescenze e foglie
Sulla legalità delle tisane con foglie e infiorescenze, conosciute da anni nei Paesi di lingua tedesca (Hanfblütentee), occorre fare una riflessione: i cannabinoidi presenti nella canapa, ad oggi illegali per uso alimentare, in quanto novel food, per essere assimilati dall’organismo debbono venire sottoposti a decarbossilazione. Ciò può avvenire o tramite alte temperature (> 130° C.), oppure tramite estrazione in grassi. Ora, quando si prepara una tisana, posto che la temperatura dell’acqua raggiunge al massimo i 100° C, ammesso che si utilizzi, appunto, solo acqua, il CBD non viene estratto nella bevanda e dunque non viene ingerito. A tal fine, è assolutamente doveroso informare il consumatore che la tisana vada preparata usando solo acqua. Eventuali suggerimenti riguardanti l’aggiunta di grassi (es. latte) porterebbero l’alimento al di fuori dal perimetro della legalità.
Le tisane di infiorescenze, poi, contengono polisaccaridi e terpeni. Entrambi sono sostanze non esclusive della canapa e dunque non rappresentano un problema. Per i polisaccaridi è evidente.
Quanto ai terpeni, essi sono idrocarburi organici volatili, presenti comunemente in molteplici fiori, piante e frutti e, per il caso che ci riguarda, anche nei tricomi dei fiori della canapa, le stesse ghiandole che sintetizzano il THC ed i cannabinoidi. I terpeni della canapa (tra cui limonene e micene), proprio perché sostanze non esclusive di quest’ultima, sono perfettamente legali con finalità aromatizzante se provenienti da altre matrici vegetali; nel caso in cui, invece, il materiale di partenza sia il fiore di cannabis, il problema risiede nel fatto che l’olio essenziale ottenuto per distillazione contiene anche il cannabidiolo. Quindi un conto è un’infiorescenza ad uso tisana, contenuta in apposito filtro, ove l’acqua bollente non è in grado di estrarre anche il cannabidiolo, un altro è un olio essenziale ricco di terpeni e CBD, ad oggi vietato.
Infine, le tisane di foglie ed infiorescenze di canapa devono garantire che i livelli massimi di THC (vedi sopra) vengano sempre rispettati. A tal proposito, il tedesco Bundesinstitut für Risikobewertung (‘BfR’), l’Istituto Federale di Valutazione del Rischio, ha aggiornato la propria pagina web con le domande e risposte sui rischi per la salute di alimenti e mangimi contenenti canapa. Il BfR afferma in primo luogo che nelle tisane di fiori e foglie di canapa il THC non è un’impurità ma un ingrediente, il che rende questo prodotto legalmente incerto, e, secondariamente, che il contenuto di THC è soggetto a grandi fluttuazioni, con conseguente difficoltà per gli operatori di assicurarne il rispetto dei valori soglia (3,0 mg/kg dal 1° gennaio 2023). Interessanti poi le prove che l’Istituto ha effettuato in merito alla migrazione del THC durante l’infusione (rilevata come inferiore all’1%) e il fatto che non è stata osservata alcuna conversione termica dell’acido tetraidrocannabinolico (‘THCA’) in THC. In ogni caso, prima di commercializzare fiori o foglie di canapa taglio tisana, è bene effettuare un’attenta analisi caso per caso, legale ma soprattutto di laboratorio.
Il cannabidiolo
Innanzi tutto, va specificato che il cannabidiolo (‘CBD’) un metabolita della cannabis non psicotico, pur se ottenuto dalla pianta nella sua interezza, non è considerato un prodotto agricolo secondo l’allegato I dei Trattati UE, ma chimico.
Ciò in quanto, brevemente, nell’allegato testé citato, per la Canapa viene fatto riferimento al Capitolo 57 della Nomenclatura di Bruxelles (c.d. «nomenclatura combinata», basata a sua volta sul «sistema armonizzato» SA), e precisamente alla voce 57.01, divenuta oggi 53.02. Tale voce, così come chiarificato dalle note esplicative, comprende la canapa greggia, macerata, stigliata, la filaccia e la stoppa. Il Cannabidiolo, invece, ottenuto per estrazione (soprattutto tramite CO₂ supercritica), rientra nella voce 2932, che ricomprende composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno.
Questo per dire che si tratta di una sostanza sottoposta a regole proprie, diverse da quella valevoli per i derivati strettamente agricoli della pianta.
Il cannabidiolo infatti, sia naturale (cioè estratto dalle infiorescenze) che sintetico, è considerato un novel food e necessita, pertanto, di un’apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea secondo il regolamento UE 2015/2283, previa valutazione del rischio da parte dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare – EFSA. Vedi qui il nostro articolo sugli aspetti tecnico-amministrativi dell’iter di approvazione di un novel food.
Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19.11.2020 nella causa C-663/18 e dopo che la United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND), il 2.12.20, ha rimosso la Cannabis Sativa L. e suoi derivati contenenti cannabidiolo e non più dello 0,2 per cento di delta-9-tetraidrocannabinolo dalla Tabella IV della Single Convention on Narcotic Drugs del 1961, l’esame delle domande ha potuto proseguire, anche se risulta essersi successivamente bloccato a causa della non completezza dei dati sotto il profilo tossicologico.
Una volta che EFSA avrà emanato il proprio parere, si presume positivo, la Commissione dovrà adottare il regolamento di autorizzazione, potendosi comunque rifiutare per motivazioni politiche connesse alla gestione del rischio.
Va considerato che tutti i richiedenti hanno presentato domanda per CBD sintetico, con specifiche ben determinate, confidando nella possibilità di ottenere dalla Commissione europea un periodo di esclusività nella commercializzazione di 5 anni.
Esiste tuttavia il programma di una richiesta annunciato dalla EUROPEAN INDUSTRIAL HEMP ASSOCIATION – EIHA, che ha dato vita ad un Consorzio a cui ogni impresa del settore interessata, pagando una certa quota associativa (destinata a crescere col tempo), può aderire, beneficiando così, a domanda accolta, dell’autorizzazione commerciale eventualmente rilasciata al Consorzio stesso.
Gli stessi discorsi fatti per il cannabidiolo valgono anche per gli altri cannabinoidi non psicoattivi, come il cannabinolo (‘CBN’) e il cannabigerolo (‘CBG’).
Il cannabidiolo nella cosmetica
L’infiorescenza di Canapa non può essere impiegata neppure in campo cosmetico, contrariamente a quanto si possa pensare, neppure dopo la già citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Scorrendo l’elenco europeo degli ingredienti cosmetici CosIng, redatto in conformità al regolamento (CE) 1223/2009, compare sì il cannabidiolo (assieme agli ingredienti più classici della canapa come gli olii di semi) ma con una precisazione: esso non deve derivare dalle infiorescenze, ma, appunto, solo da semi e foglie (il che è un controsenso!).
Per questo motivo, ad oggi, si usa solo il CBD sintetico, raggirando una limitazione assurda e destinata, a breve, a venir meno.
La sostanza in parola, in un cosmetico, può avere i seguenti utilizzi:
- ANTI-SEBO
- ANTIOSSIDANTE
- CONDIZIONAMENTO DELLA PELLE
- PROTEZIONE DELLA PELLE
Punto della situazione su infiorescenze e CBD
Per fare il punto della situazione:
- valutazione caso per caso delle delle tisane di fiori e foglie (non sono illegali a priori, soprattutto se supportate da opportune prove di laboratorio e analisi legale);
- no agli olii essenziali terpenici ad uso alimentare estratti dalle sommità fiorite di canapa;
- sì al cannabidiolo sintetico in campo cosmetico;
- no al cannabidiolo, sia esso naturale o sintetico, in ambito alimentare prima dell’approvazione come novel food.
Come si vede, dunque, il quadro è in movimento e sicuramente nel giro di un paio di anni sia a livello alimentare, che cosmetico, l’infiorescenza potrà trovare finalmente maggiori utilizzi, soprattutto come fonte di cannabidiolo naturale.
