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Alimenti per sportivi: quale disciplina

Alimenti per sportivi: quale disciplina si applica a questa particolare categoria di prodotti, o, meglio, a cibi e bevande ideati e pubblicizzati in maniera specifica per atleti, amatoriali o professionisti che siano?

 

AGGIORNATO A LUGLIO 2021

 

La vecchia normativa

La materia, in origine, era disciplinata dal d. lgs. 27.01.1992 n. 111 – Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare – e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 19.01.1998 n. 131.

Successivamente è subentrata la direttiva 2009/39/CE, di recente a sua volta abrogata dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013.

Il nuovo regolamento ha compiuto una rivoluzione, abbandonando il concetto di alimenti destinati ad una alimentazione particolare ed introducendo quello di “alimenti per gruppi specifici” (il regolamento è anche chiamato “Food for Specific Groups regulation” – FSG).

Per gruppi specifici si intendono categorie di consumatori accomunati dalla necessità di servirsi di cibi a loro specificamente destinati a causa di condizioni fisiche che potremmo definire non ordinarie, come lattanti ed infanti, persone con patologie che influiscono negativamente sulla loro capacità di nutrirsi e soggetti a rischio obesità (per approfondimento leggi questo nostro articolo).

Come si può notare, non vi è alcun riferimento al sottogruppo degli “sportivi”, ciò perché, come si dirà in conclusione dell’articolo, non si tratta di individui che necessitino di alimenti per loro specificamente concepiti. In altre parole, chi fa attività fisica è una persona normale, non ha condizioni di salute peculiari e può servirsi di cibi comuni (a variare sarà semmai il regime alimentare, preferendo certi tipi di nutrienti e in determinate quantità).

Ciò non toglie che si possa comunque individuare, tra gli alimenti ordinari, tipologie di prodotti dotati di caratteristiche che li rendano particolarmente appetibili per coloro che si sottopongono (volontariamente) a sforzi fisici più o meno intensi.

 

 

La normativa applicabile

La normativa applicabile sarà quindi, evidentemente, quella orizzontale, composta, tra gli altri, dal regolamento (CE) n. 178/2002 (la cosiddetta “legislazione alimentare generale“), dal pacchetto igiene (regolamento (CE) n. 852/2004 e altri) dal regolamento (UE) n. 1169/2011 (il “Food Information to Consumers Regulation”) e dal regolamento (UE) 1924/2006 (il regolamento claim, trattato in questo articolo).

Altre normative di sicuro interesse per la categoria in esame sono la direttiva n. 2002/46/CE, recepita in Italia dal d. lgs. 21 maggio 2004, n. 169 (ne abbiamo parlato qui) e relativa agli integratori alimentari, nonché il regolamento (CE) n. 1925/2006, che riguarda, più in dettaglio, l’“aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti” (vedi questo altro nostro intervento).

 

Linee guida ministeriali

Una prima importante linea guida per gli operatori italiani è data dalle “Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali – criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare” di cui alla Circolare dei Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2009.

Nonostante il documento si riferisca ad una norma oggi non più vigente, fornisce comunque indicazioni e criteri di orientamento utili per gli Operatori del Settore Alimentare intenzionati a rivolgersi agli sportivi e, più in generale, a chi pratichi attività fisica.

Esaminiamo l’Allegato 1, intitolato “Prodotti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi: Linee guida sulla composizione, etichettatura e pubblicità”.

In primo luogo, si evidenzia che tali alimenti debbano avere una composizione nutrizionalmente adattata per le necessità del target di riferimento.

A tal proposito, è possibile rifarsi a quanto prescritto dall’art. 6, par. 6°, del regolamento (CE) n. 1925/2006, a tenore del quale le vitamine e i minerali aggiunti all’alimento devono essere presenti almeno in “quantità significativa” ovvero in percentuali minime rispetto ai relativi Valori Nutritivi di Riferimento (VNR), così come stabilito dal regolamento (UE) 1169/2011 Allegato XIII parte A n.2°:

  • 15 % per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande;
  • 7,5 % per 100 ml nel caso delle bevande;
  • 15 % per porzione se l’imballaggio contiene una sola porzione.

La stessa disposizione, per altro, apre alla possibilità di deroghe “per specifici alimenti o categorie di alimenti” che possono essere disposte con appositi atti della Commissione Europea, sentito il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (ora Comitato permanente per le piante, ali animali, gli alimenti e i mangimi).

Ad oggi nessuna deroga è stata introdotta.

Per quanto concerne l’aggiunta di sostanze diverse dalle vitamine e dai sali minerali, non esistono invece quantità minime determinate da fonti di livello europeo, con la conseguenza che gli Stati membri possono mantenere o emanare disposizioni nazionali (per l’Italia ci sono linee guida ministeriali, come ad esempio quelle relative a “Altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico (Revisione settembre 2019)”.

Ciò specificato in merito alla composizione nutrizionale degli alimenti in questione, possiamo ora proseguire con l’analisi della circolare interministeriale, la quale opera la seguente classificazione:

  1. prodotti energetici (devono apportare almeno 200 kcal a porzione, con netta prevalenza di carboidrati e con presenza di vitamine come quelle del gruppo B, antiossidanti ecc.);
  2. concentrati proteico-amminoacidici per il sostegno del fabbisogno azotato (con apporto calorico fornito principalmente da proteine e contenenti, tra le altre, la vitamina B6 per il metabolismo proteico);
  3. prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline dovute a profusa sudorazione (con un apporto energetico compreso tra 80 e 350 kcal/l, a base di carboidrati associati a sali minerali, tra cui magnesio e con una osmolalità compresa tra 200 e 330 mOsmol/kg di acqua per la concentrazione di elettroliti);
  4. altri prodotti specificamente adattati.

 

 

Altre linee guida

Altro documento utile è rappresentato dallo studio di mercato condotto dal Food Chain Evaluation Consortium tra il gennaio 2015 e il giugno 2015 “Study on food intended for Sportspeople – Final Report – Food Chain Evaluation Consortium (FCEC)“, che individua le seguenti categorie:

  1. bevande per sportivi;
  2. prodotti (proteici) per il rafforzamento muscolare, per accrescere la massa muscolare e per recuperare dopo l’esercizio fisico;
  3. prodotti energetici e di miglioramento della performance e prodotti per l’integrazione sportiva.

 

Molto interessante anche la “Vegan and vegetarian sports nutrition guide​”, pubblicata dalla European Specialist Sports Nutrition Alliance (ESSNA) in collaborazione tra il nutrizionista TJ Waterfall, guida che fornisce un chiaro lessico sui principali termini concernenti i regimi dietetici a base vegetale e rappresenta un ottimo spunto su come conciliare alimenti sani e vegetali con le esigenze di chi pratica attività fisica.

 

Tutte le linee guida fin qui presentate, in ogni caso, anche se non vincolanti, possono servire in fase di ricerca e sviluppo di un alimento e per impostare una buona campagna di comunicazione.

 

 

Gli energy drink

Sulla famosa sottocategoria degli “energy drink”, il parere n. 5 del 2012 del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare offre la definizione di “bevande, in prevalenza analcoliche, contenenti sostanze stimolanti, commercializzate con indicazioni di effetto “positivo” quali incremento dell’energia fisica e mentale e/o miglioramento delle performances sportive e cognitive. La principale sostanza stimolante contenuta negli EDs è la caffeina. Altri componenti sono: guarana, taurina, carnitina e altri aminoacidi, glucoronolattone, vitamine del gruppo B, ginseng, ginko biloba e altri derivati vegetali”.

Nel medesimo documento si mettono poi in luce tutta una serie di possibili problemi alla salute derivanti da un consumo eccessivo di bevande di questo genere a causa di alte concentrazioni di caffeina e dell’abitudine di associarle con alcol per la creazione di cocktail.

 

Anche l’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (AESAN), in un suo report, ha ribadito il consiglio di ridurre il consumo di bevande energetiche soprattutto tra i minori a causa dell’effetto della caffeina sul sonno e sul sistema cardiovascolare, evidenziando come sia necessario monitorare i quantitativi di alcune vitamine [B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (acido pantotenico), B6 e B12], onde evitare fenomeni di ipervitaminosi, e di vigilare sulle attività pubblicitarie delle aziende.

 

Da ultimo, venendo agli aspetti promozionali, si consiglia agli OSA produttori o distributori di energy drink di prestare estrema attenzione agli health claim autorizzati (si noti che sulla tanto usata taurina nessuna indicazione è attualmente impiegabile).

 

Etichettatura degli alimenti per sportivi

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In primis, essendo i prodotti per sportivi alimenti comuni, valgono le regole sulle indicazioni obbligatorie e facoltative di cui al regolamento UE 1169/2011.

Tra le prime, per l’ambito che ci occupa, segnaliamo come le istruzioni per l’uso (art. 9, par. 1, lett. j ed art. 27, par. 1) siano doverose, quando la loro omissione renderebbe difficile l’uso adeguato dell’alimento.

Sul fronte delle informazioni facoltative occorre poi rispettare i requisiti previsti dall’art. 7 (le informazioni non devono indurre in errore il consumatore circa la natura, la composizione, le qualità e le proprietà dell’alimento) e dall’art. 36 (le informazioni non devono essere ambigue o confusorie e, se del caso, devono essere scientificamente fondate).

Oltre alle norme orizzontali ora brevemente richiamate, si applicano altresì ulteriori disposizioni specifiche, a seconda che l’alimento sia classificabile come integratore alimentare (direttiva n. 2002/46/CE, recepita in Italia dal d. lgs. 21 maggio 2004, n. 169) o come alimento addizionato (regolamento CE n. 1925/2006).

La differenza tra le due categorie risiede essenzialmente nel fatto che mentre gli integratori alimentari si presentano sotto forma di capsule, compresse, polveri, liquidi ecc., con apporto nutrizionale trascurabile, tanto è vero che hanno la funzione di integrare una dieta normale, gli alimenti addizionati sono invece cibi del tutto comuni sia come forma che come proprietà nutritive, eccetto il fatto che sono arricchiti con vitamine, sali minerali o altre sostanze che in natura non avrebbero o avrebbero in quantità insufficienti rispetto agli scopi prefissati.

In entrambi i casi, comunque sia, la pubblicità di indicazioni nutrizionali, tanto in etichetta quanto con altre modalità, deve conformarsi alle prescrizioni del “regolamento claim” CE 1924/2006.

 

Health claim per sportivi

Nel caso di alimenti per sportivi, di sicuro interesse sono le indicazioni sulla salute, poiché sono proprio queste diciture che richiamano, più di altre, l’attenzione dei potenziali consumatori sugli effetti che il consumo di quegli alimenti porta alle prestazioni fisiche.

Ad oggi risultano autorizzati solo i seguenti claim pertinenti con la categoria di cibi in esame e relativi a ben determinate sostanze nutritive (che dunque devono essere presenti in quantità significativa onde vantare le proprietà ad essi associate):

  • carboidrati:
    • i carboidrati contribuiscono al recupero della normale funzione muscolare (contrazione) dopo un esercizio fisico altamente intensivo e/o di lunga durata che porta all’affaticamento muscolare e all’esaurimento delle riserve di glicogeno nel muscolo scheletrico”;
  • creatina:
    • la creatina aumenta le prestazioni fisiche in successive esplosioni di esercizio fisico a breve termine e ad alta intensità”;
    • il consumo quotidiano di creatina può migliorare l’effetto dell’allenamento di resistenza sulla forza muscolare negli adulti di età superiore ai 55 anni
  • proteine:
    • le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare”;
    • le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare”;
  • soluzioni di carboidrati-elettroliti:
    • le soluzioni di carboidrati-elettrolita contribuiscono al mantenimento delle prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato”;
    • le soluzioni di carboidrati ed elettroliti migliorano l’assorbimento dell’acqua durante l’esercizio fisico”;
  • vitamina C:
    • la vitamina C contribuisce a mantenere il normale funzionamento del sistema immunitario durante e dopo un intenso esercizio fisico”;
  • vitamina D, calcio, magnesio, potassio:
    • contribuisce alla normale funzione muscolare“;
  • vitamina B2 (riboflavina), vitamina B12, vitamina B6, vitamina B3 (niacina), vitamina B9 (folato), vitamina B5 (acido pantoteico), vitamina C, ferro, magnesio:
    • contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento”.

 

Non autorizzate, invece, le rivendicazioni connesse alla presenza di glutammina, caffeina e taurina.

Si ricorda che a livello nazionale le linee guida ministeriali “Altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico” consentono di impiegare l’indicazione “Integrazione della dieta dello sportivo” per gli integratori contenenti amminoacidi ramificati, alle condizioni (“Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico“) e nei limiti stabiliti (5 g come somma di leucina, isoleucina e valina).

Infine, se si tratta di integratori alimentari contenenti estratti vegetali, sono parimenti impiegabili i claim riconosciuti a livello ministeriale nell’Allegato 1 al D.M. 10 agosto 2018.

Sono previste novità normative?

Viste le norme applicabili ai cibi per sportivi e constatata l’assenza di una legislazione speciale e dedicata, possiamo chiederci se nel prossimo futuro ci possano essere novità in tal senso.

La risposta è negativa.

Stando alla “Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla eventuale necessità di disposizioni specifiche per gli alimenti destinati agli sportivi” del 15.06.2016, non vi è necessità di disposizioni specifiche per gli alimenti destinati agli sportivi.

I motivi sono essenzialmente due.

Il primo è che con la vecchia disciplina, vigente la quale gli alimenti per sportivi erano considerati speciali e ricadevano sotto la direttiva 2009/39/CE relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, risultava spesso molto difficile distinguere se un determinato alimento dovesse essere considerato come prodotto speciale o convenzionale.

Il secondo motivo è che le disposizioni orizzontali della legislazione alimentare in vigore sono ritenute appropriate ed adeguate a disciplinare gli alimenti per sportivi, offrendo garanzie in termini di sicurezza alimentare, composizione, informazione ai consumatori e certezza del diritto.